Art. 7
Modifiche del modello interno
In vigore dal 19 mar 2015
Modifiche del modello interno
1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione include nella domanda di approvazione di una modifica rilevante al modello interno prove documentali a dimostrazione del fatto che, dopo aver applicato le modifiche rilevanti al modello interno, sarebbero soddisfatti i criteri di cui agli articoli 101, 112 e da 120 a 126 della direttiva 2009/138/CE e, nel caso di un modello interno parziale, all'articolo 113 di detta direttiva.
2. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione include nella domanda i documenti di cui all' qualora il loro contenuto sia influenzato dalla modifica rilevante apportata al modello interno, insieme all'indicazione delle relative modifiche e alla descrizione dettagliata degli effetti qualitativi e quantitativi della modifica rilevante al modello interno approvato e ai suoi risultati.
Storico versioni
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