Art. 6 · Piano di transizione per l'estensione dell'ambito di applicazione del modello

Art. 6

Piano di transizione per l'estensione dell'ambito di applicazione del modello

In vigore dal 19 mar 2015
Piano di transizione per l'estensione dell'ambito di applicazione del modello 1.   Nel caso di cui all'articolo 113, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, l'autorità di vigilanza spiega le ragioni per richiedere un piano di transizione e stabilisce l'ambito di applicazione minimo che il modello interno deve avere dopo l'attuazione del piano di transizione. 2.   Il piano di transizione è approvato dall'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e indica chiaramente il periodo per l'attuazione del piano, l'estensione dell'ambito di applicazione e le misure e risorse necessarie per estendere l'ambito di applicazione del modello interno. Le autorità di vigilanza valutano il piano presentato dall'impresa. Se necessario, l'autorità di vigilanza può richiedere che venga presentato a fini di approvazione un piano di transizione modificato approvato dall'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza. 3.   Se l'impresa non attua il piano di transizione per l'estensione dell'ambito di applicazione del modello, l'autorità di vigilanza può, fatte salve altre misure di vigilanza possibili, adottare una delle seguenti misure: a) estendere il periodo di tempo per attuare il piano; b) estendere il periodo di tempo per attuare il piano, in caso di modifiche del piano; c) richiedere all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità conformemente alla formula standard di cui agli articoli da 103 a 111 della direttiva 2009/138/CE; d) consentire l'uso di un modello interno parziale con un ambito di applicazione più limitato dell'ambito minimo di cui al paragrafo 1.
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