Art. 2 · Domanda per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità tramite un modello interno

Art. 2

Domanda per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità tramite un modello interno

In vigore dal 19 mar 2015
Domanda per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità tramite un modello interno 1.   Un'impresa di assicurazione o di riassicurazione presenta all'autorità di vigilanza una domanda scritta di approvazione del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità tramite un modello interno. 2.   La domanda viene presentata in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha sede o in una lingua concordata con le autorità di vigilanza. 3.   Quando chiedono di utilizzare un modello interno per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità, le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentano prove documentali da cui risulti in quale modo il modello interno soddisfa i criteri di cui all'articolo 101 e agli articoli da 120 a 125 della direttiva 2009/138/CE e, nel caso di un modello interno parziale, all'articolo 113 di detta direttiva. L'autorità di vigilanza può richiedere informazioni aggiuntive ai sensi dell'. 4.   Le prove documentali di cui al paragrafo 3 includono almeno quanto segue: a) una lettera di accompagnamento contenente: i) la domanda di approvazione dell'utilizzo di un modello interno per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità a decorrere da una determinata data ed una spiegazione generale del modello interno comprendente una breve descrizione della struttura e dell'ambito di applicazione del modello; ii) la conferma del periodo precedente alla domanda durante il quale il modello interno è stato utilizzato nel sistema di gestione del rischio e nei processi decisionali nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 120 della direttiva 2009/138/CE; iii) la conferma che la domanda è completa ed include una descrizione accurata del modello interno e che non sono stati omessi fatti rilevanti; iv) la conferma se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione appartiene ad un gruppo che utilizza un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato o se una domanda di utilizzo di un modello interno per calcolare tale requisito sia stata presentata senza aver ricevuto la notifica della decisione; v) un elenco di altre domande presentate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione o di cui attualmente è prevista la presentazione entro i sei mesi successivi ai fini dell'approvazione di qualsiasi elemento di cui all'articolo 308 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, insieme alle corrispondenti date delle domande; vi) informazioni di contatto concernenti il personale pertinente che nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione si occupa delle attività inerenti al modello interno, nonché il personale pertinente all'interno di tale impresa al quale possono essere inviate le richieste di informazioni supplementari; b) la spiegazione di come il modello interno copra tutti i rischi sostanziali e quantificabili dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Se la domanda di approvazione riguarda un modello interno parziale, la spiegazione è limitata ai rischi sostanziali e quantificabili inclusi nell'ambito di applicazione del modello interno parziale e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione fornisce anche una spiegazione di come siano state soddisfatte le condizioni aggiuntive di cui all'articolo 113 della direttiva 2009/138/CE; c) la spiegazione di come il modello interno sia stato adeguatamente ed efficacemente integrato nel sistema di gestione del rischio, del ruolo che il modello interno svolge nel sistema di governance e di come il modello interno consenta all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare i rischi su base continuativa; a tal fine la domanda include gli estratti rilevanti della politica di gestione del rischio di cui all'articolo 41, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE; d) la valutazione e giustificazione da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione dei punti di forza, delle carenze e dei limiti del modello interno, compresa un'autovalutazione in merito all'osservanza degli obblighi di cui al paragrafo 2; l'impresa di assicurazione o di riassicurazione delinea anche il suo piano per il miglioramento futuro del modello interno in modo da rimediare alle carenze e ai limiti individuati o sviluppare o ampliare il modello interno; e) se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione appartiene ad un gruppo che utilizza un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità o se una domanda di utilizzo di un modello interno per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato è stata presentata senza aver ricevuto la notifica della decisione, una giustificazione della ragione per cui il modello interno di gruppo non è idoneo per il profilo di rischio dell'impresa e delle differenze tra il modello interno da utilizzare a livello individuale e il modello interno di gruppo; f) le specifiche tecniche del modello interno, compresa la descrizione dettagliata della struttura del modello interno, insieme ad un elenco e giustificazione delle ipotesi sottese al modello interno se un aggiustamento di tali ipotesi avrebbe un impatto significativo sul requisito patrimoniale di solvibilità; g) la spiegazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, tenuto conto della struttura e della copertura del modello; h) la spiegazione dell'adeguatezza delle risorse, delle competenze e dell'obiettività del personale responsabile per lo sviluppo e la convalida del modello interno; i) la politica per la modifica del modello interno di cui all'articolo 115 della direttiva 2009/138/CE; j) la descrizione del processo che garantisce la coerenza tra i metodi utilizzati per calcolare la distribuzione di probabilità prevista e i metodi utilizzati per calcolare le riserve tecniche ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE; k) l'elenco dei dati utilizzati nel modello interno, specificandone la fonte, le caratteristiche e l'uso e la descrizione del processo che garantisce l'accuratezza, la completezza e l'adeguatezza dei dati; l) i risultati dell'ultima assegnazione di utili e perdite e le specifiche per l'assegnazione di utili e perdite di cui all'articolo 123 della direttiva 2009/138/CE, ivi compresi gli utili e le perdite, i settori di attività principali dell'impresa e l'assegnazione degli utili e delle perdite complessivi alle categorie di rischio e ai settori di attività principali; m) la descrizione della procedura di convalida indipendente del modello interno e una relazione delle risultanze dell'ultima convalida ai sensi dell'articolo 124 della direttiva 2009/138/CE, ivi compresa l'indicazione delle raccomandazioni formulate e del modo in cui sono state attuate; n) l'elenco dei documenti che fanno parte della documentazione del modello interno di cui all'articolo 125 della direttiva 2009/138/CE; o) se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione utilizza un modello o dati provenienti da un terzo di cui all'articolo 126 della direttiva 2009/138/CE, la dimostrazione che l'uso di tale modello o tali dati esterni non mette a repentaglio la capacità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di rispettare gli obblighi di cui all'articolo 101 e agli articoli da 120 a 125 di tale direttiva e, nel caso di un modello interno parziale, all'articolo 113 di detta direttiva, e che tale uso è adeguato nell'ambito del modello interno ed una spiegazione della preferenza di modelli o dati esterni rispetto a modelli o dati interni; p) una stima del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato sulla base del modello interno al livello più granulare possibile conformemente alla categorizzazione dei rischi dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e una stima del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato sulla base della formula standard al livello più granulare possibile di tale formula in riferimento all'ultima data anteriore alla data di presentazione della domanda in cui il requisito patrimoniale di solvibilità è stato calcolato sulla base della formula standard. Se una domanda è presentata prima che sia calcolato il requisito patrimoniale di solvibilità, la stima di detto requisito sulla base della formula standard è calcolata utilizzando i parametri della formula standard e non i parametri specifici dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione; q) l'individuazione delle parti dell'attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sono state classificate come settore di attività principale e la giustificazione di tale classificazione; r) nel caso di modelli interni parziali, la spiegazione di come la tecnica di integrazione proposta soddisfi i criteri di cui all'articolo 113, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, e, nel caso di una tecnica diversa da quella prestabilita di cui all'articolo 239, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (3) la giustificazione della tecnica di integrazione proposta. 5.   L'impresa di assicurazione o di riassicurazione presenta prove documentali dell'approvazione della domanda da parte degli organi amministrativi, direttivi o di vigilanza ai sensi dell'articolo 116 della direttiva 2009/138/CE. 6.   L'impresa di assicurazione o di riassicurazione fornisce un elenco di tutti i documenti e le prove inclusi nella domanda. Qualora il contenuto di un documento sia rilevante per altri documenti, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione pone in evidenza la natura della rilevanza e include riferimenti incrociati.
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