Art. 9 · Notifica

Art. 9

Notifica

In vigore dal 13 mar 2015
Notifica 1.   I regimi devono essere notificati alla Commissione prima della loro applicazione. 2.   Entro il 1o maggio 2016 e, successivamente, entro il 1o maggio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione almeno i seguenti dati relativi al precedente anno civile: a) il numero di carri che hanno beneficiato del bonus di cui all'; b) se del caso, il numero di carri e locomotive che hanno beneficiato del bonus di cui all'; c) se del caso, il numero di treni che hanno beneficiato del bonus di cui all'; d) se del caso, il numero di treni ai quali è stato applicato il malus; e) i chilometri percorsi dai carri ammodernati nello Stato membro interessato; f) il numero stimato di chilometri percorsi da treni a bassa ed elevata rumorosità nello Stato membro interessato. 3.   Su richiesta della Commissione devono essere forniti dati supplementari, se disponibili. Tra questi possono figurare: a) l'importo totale dei bonus concessi per carri ammodernati, treni a bassa rumorosità e carri e locomotive a rumorosità molto bassa; b) l'importo totale dei malus raccolti; c) importo medio di bonus e malus per asse/km.
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