Art. 7 · Malus

Art. 7

Malus

In vigore dal 13 mar 2015
Malus 1.   I gestori dell'infrastruttura possono introdurre un malus per le imprese ferroviarie che utilizzano treni a rumorosità elevata. 2.   Tale malus è applicabile a tutti i treni a rumorosità elevata. 3.   La somma totale dei malus versati durante la durata del regime non può essere superiore alla somma dei bonus di cui agli . 4.   Ai gestori dell'infrastruttura è consentito di non applicare il paragrafo 3 qualora un'analoga imposizione di canoni per il costo degli effetti acustici sia applicata al trasporto di merci su strada in conformità al diritto dell'Unione nello Stato membro interessato. 5.   In deroga all' gli Stati membri possono decidere di continuare ad applicare o di introdurre un malus dopo la scadenza del regime a condizione che una misura analoga sia applicata al settore del trasporto di merci su strada in conformità al diritto dell'Unione. 6.   Il gestore dell'infrastruttura, allorché decide di introdurre il malus e di fissarne il livello, può tenere conto, se del caso e previa consultazione dei soggetti interessati, della sensibilità della zona interessata dal traffico ferroviario di merci e, in particolare, dell'entità della popolazione interessata e della sua esposizione al rumore lungo la linea ferroviaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:429:oj#art-7