Art. 6 · Bonus per carri o locomotive a rumorosità molto bassa

Art. 6

Bonus per carri o locomotive a rumorosità molto bassa

In vigore dal 13 mar 2015
Bonus per carri o locomotive a rumorosità molto bassa 1.   I gestori dell'infrastruttura introducono un bonus per le imprese ferroviarie che utilizzano carri o locomotive a rumorosità molto bassa. 2.   Il bonus di cui al paragrafo 1 si applica a ciascun carro o locomotiva a rumorosità molto bassa. 3.   L'importo del bonus per ciascun carro o locomotiva corrisponde in modo proporzionale alla riduzione dei livelli sonori al di sotto di tali valori limite ed è pari a un massimo del 50 % del valore del bonus applicabile ai vagoni ammodernati calcolato in conformità all'. 4.   Il bonus per carri o locomotive a rumorosità molto bassa si aggiunge ai bonus di cui agli .
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