Art. 6
Bonus per carri o locomotive a rumorosità molto bassa
In vigore dal 13 mar 2015
Bonus per carri o locomotive a rumorosità molto bassa
1. I gestori dell'infrastruttura introducono un bonus per le imprese ferroviarie che utilizzano carri o locomotive a rumorosità molto bassa.
2. Il bonus di cui al paragrafo 1 si applica a ciascun carro o locomotiva a rumorosità molto bassa.
3. L'importo del bonus per ciascun carro o locomotiva corrisponde in modo proporzionale alla riduzione dei livelli sonori al di sotto di tali valori limite ed è pari a un massimo del 50 % del valore del bonus applicabile ai vagoni ammodernati calcolato in conformità all'.
4. Il bonus per carri o locomotive a rumorosità molto bassa si aggiunge ai bonus di cui agli .
Storico versioni
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