Art. 5
Bonus per i treni
In vigore dal 13 mar 2015
Bonus per i treni
1. I gestori dell'infrastruttura introducono un bonus per le imprese ferroviarie che utilizzano treni a bassa rumorosità.
2. Tale bonus è applicabile a tutti i treni a bassa rumorosità.
3. L'importo del bonus per i treni a bassa rumorosità è pari a un massimo del 50 % del valore totale dei bonus applicabili ai vagoni ammodernati che compongono tale treno ed è calcolato in conformità all'.
4. Il bonus per i treni a bassa rumorosità si aggiunge ai bonus di cui agli .
Storico versioni
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