Art. 1 · Trasbordi, sbarchi e altri usi del porto

Art. 1

Trasbordi, sbarchi e altri usi del porto

In vigore dal 12 mar 2015
Il regolamento (UE) n. 1236/2010 è così modificato: 1) all'articolo 11 è aggiunto il seguente comma: «Con riguardo alla pesca di fondo nella zona di regolamentazione, si applicano le seguenti disposizioni supplementari: a) ciascuno Stato membro attua un sistema automatico che consenta di monitorare e individuare eventuali attività di pesca di fondo al di fuori delle zone di pesca di fondo esistenti, nonché eventuali attività di pesca all'interno di zone di divieto; b) ciascuno Stato membro assicura che le delimitazioni delle zone di divieto siano predisposte nei propri sistemi di controllo satellitare in base alle coordinate contenute nelle raccomandazioni adottate dalla NEAFC.»; 2) all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri provvedono affinché i rapporti e i dati trasmessi al segretariato della NEAFC siano conformi ai formati di scambio e ai sistemi di comunicazione dei dati definiti a norma dell'articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 della Commissione (*1). (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 della Commissione, del 23 maggio 2012, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale (GU L 136 del 25.5.2012, pag. 41).»;" 3) all'articolo 40 è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3.   La decisione di vietare l'entrata in porto è notificata senza indugio dallo Stato membro di approdo al comandante della nave o al suo rappresentante, e comunicata allo Stato di bandiera della nave e alla Commissione o all'organismo da essa designato. A sua volta la Commissione, o l'organismo da essa designato, trasmette tale informazione al segretariato della NEAFC.»; 4) all'articolo 41, la prima frase del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente: «1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le navi di parti non contraenti che accedono a uno dei loro porti siano sottoposte ad ispezione in conformità delle disposizioni dell'articolo 26, paragrafi 2 e 3.»; 5) l'articolo 42 è sostituito dal seguente: «Articolo 42 Trasbordi, sbarchi e altri usi del porto 1.   Le operazioni di sbarco e di trasbordo e/o gli altri usi del porto da parte di imbarcazioni di parti non contraenti, possono avere inizio soltanto previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato di approdo. 2.   In caso di entrata in porto di una nave di una parte non contraente, lo Stato membro nega a tale nave l'autorizzazione a effettuare operazioni di sbarco, trasbordo, trasformazione e confezionamento delle risorse della pesca nonché a usufruire di altri servizi portuali, compresi, in particolare, il rifornimento di carburante, l'approvvigionamento, la manutenzione e l'utilizzo del bacino di carenaggio, se: a) la nave è stata ispezionata in conformità dell'articolo 41 e l'ispezione rivela che a bordo della stessa sono presenti specie soggette a raccomandazioni adottate nell'ambito della convenzione, a meno che il comandante della nave non sia in grado di dimostrare alle autorità competenti che la cattura ha avuto luogo fuori dalla zona di regolamentazione o nel rispetto di tutte le pertinenti raccomandazioni previste dalla convenzione; oppure b) lo Stato di bandiera della nave o, se la nave ha partecipato a operazioni di trasbordo, lo Stato o gli Stati di bandiera delle navi cedenti, non forniscono la conferma di cui all'articolo 25; oppure c) il comandante della nave non si è conformato a uno degli obblighi previsti all'articolo 21, lettere da a) a d); oppure d) gli Stati membri hanno ricevuto prove fondate del fatto che le risorse della pesca presenti a bordo sono state catturate nelle acque soggette alla giurisdizione di una parte contraente in violazione della regolamentazione applicabile; oppure e) gli Stati membri dispongono di prove sufficienti del fatto che la nave ha altrimenti praticato o coadiuvato attività di pesca INN nella zona della convenzione. 3.   In caso di diniego ai sensi del paragrafo 2, alla nave di una parte non contraente è fatto divieto di effettuare trasbordi nelle acque soggette alla giurisdizione degli Stati membri. 4.   In caso di diniego ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri comunicano la loro decisione al comandante della nave o al suo rappresentante e alla Commissione o all'organismo da essa designato. A sua volta la Commissione, o l'organismo da essa designato, trasmette senza indugio tale informazione al segretariato della NEAFC. 5.   Gli Stati membri revocano il diniego di utilizzo dei loro porti nei riguardi di una nave solo se esistono prove sufficienti che le motivazioni per cui l'utilizzo era stato vietato erano inadeguate o erronee o che tali motivazioni non sono più pertinenti. 6.   Quando uno Stato membro revoca il diniego di cui al paragrafo 5, esso ne informa senza indugio i destinatari della comunicazione di cui al paragrafo 4. A sua volta la Commissione, o l'organismo da essa designato, trasmette senza indugio tale informazione al segretariato della NEAFC.»; 6) all'articolo 44, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) non siano autorizzate a effettuare sbarchi o trasbordi nei loro porti o a effettuare trasbordi nelle acque soggette alla loro giurisdizione;».
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