Art. 1
In vigore dal 6 mar 2015
L'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 è sostituito dal seguente:
«2. Nell'allegato III figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi non inclusi nell'allegato II:
a)
che ordinano, controllano o altrimenti dirigono gravi violazioni dei diritti umani a danno di persone in Libia, o ne sono complici, anche pianificando, comandando, ordinando o conducendo attacchi in violazione del diritto internazionale, ivi compresi i bombardamenti aerei, contro le popolazioni e le infrastrutture civili;
b)
che hanno violato o contribuito a violare le disposizioni dell'UNSCR 1970 (2011) o dell'UNSCR 1973 (2011) o del presente regolamento;
c)
che partecipano o danno il loro sostegno ad atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità in Libia o che ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della transizione politica del paese, anche attraverso:
i)
la pianificazione, la direzione o l'esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili o di atti che costituiscono violazioni dei diritti umani in Libia;
ii)
la pianificazione, la direzione o l'esecuzione di attacchi contro aeroporti, porti terrestri o marittimi, enti o impianti pubblici libici o contro missioni straniere in Libia;
iii)
il sostegno a gruppi armati o a reti criminali, mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia; o
d)
che agiscono per, o a nome di, o sotto la direzione di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati negli allegati II o III, o di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi da essi posseduti o controllati.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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