Art. 1
In vigore dal 5 mar 2015
Il regolamento (CE) n. 2533/98 è così modificato:
(1)
all'articolo 8, paragrafo 1:
a)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
per quanto riguarda la BCE e le banche centrali nazionali, se le dette informazioni statistiche sono utilizzate nel campo della vigilanza prudenziale;»
;
b)
è aggiunta la lettera seguente:
«e)
per quanto riguarda le banche centrali nazionali, ai sensi dell'articolo 14.4 dello Statuto, per l'esercizio di funzioni diverse da quelle specificate nello Statuto stesso.»
;
(2)
All'articolo 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
nei limiti e al livello di dettaglio necessari allo svolgimento dei compiti del SEBC ai sensi del trattato o dei compiti in materia di vigilanza prudenziale affidati ai membri del SEBC; oppure»
;
(3)
all'articolo 8 è inserito il seguente paragrafo:
«4 bis Il SEBC può trasmettere informazioni statistiche riservate ad autorità o organi degli Stati membri e dell'Unione responsabili della vigilanza di istituzioni, mercati e infrastrutture finanziarie o della stabilità del sistema finanziario ai sensi della legislazione nazionale o dell'Unione ovvero al Meccanismo europeo di stabilità (MES), unicamente nei limiti e al livello di dettaglio necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti. Le autorità o gli organismi che ricevono informazioni statistiche riservate adottano tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e organizzative necessarie per garantirne la protezione fisica e logica. Ulteriori successive trasmissioni devono essere necessarie all'esecuzione dei predetti compiti e devono essere esplicitamente autorizzate dal membro del SEBC che ha raccolto le informazioni statistiche riservate. Tale autorizzazione non è richiesta per l'ulteriore trasmissione ai parlamenti nazionali da parte dei membri del MES nella misura stabilita dal diritto nazionale, a condizione che il membro del MES abbia consultato il membro del SEBC prima della trasmissione, e che in ogni caso lo Stato membro abbia preso tutte le necessarie misure regolamentari, amministrative, tecniche e organizzative per garantire la protezione fisica e logica delle informazioni statistiche riservate conformemente al presente regolamento. Nel trasmettere informazioni statistiche riservate a norma del presente paragrafo, la SEBC prende tutte le necessarie misure regolamentari, amministrative, tecniche e organizzative per garantire la protezione fisica e logica di tali informazioni conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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