Art. 3
Decisione di non avviare o di non proseguire una procedura di verifica di conformità
In vigore dal 2 mar 2015
Decisione di non avviare o di non proseguire una procedura di verifica di conformità
La Commissione può decidere di non avviare o di non proseguire una procedura di verifica di conformità a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 514/2014 se, a suo giudizio, la possibile rettifica finanziaria risultante dall'inosservanza individuata non supera i 50 000 EUR e il 2 % della spesa specifica ritenuta non conforme.
Storico versioni
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