Art. 2
Verifica di conformità e rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione
In vigore dal 2 mar 2015
Verifica di conformità e rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione
1. Se la Commissione ritiene che le spese non siano conformi alle norme dell'Unione e nazionali, essa comunica i risultati delle sue verifiche allo Stato membro interessato, specificando le misure correttive necessarie per garantire, in futuro, l'osservanza di tali norme e indicando il livello di rettifica finanziaria che ritiene corrispondere alle proprie constatazioni.
Tale comunicazione è effettuata conformemente all'articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 514/2014 e fa riferimento al presente articolo.
2. Lo Stato membro è tenuto a rispondere entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. Nella loro risposta gli Stati membri hanno la possibilità, in particolare, di:
a)
dimostrare alla Commissione che i progetti sono ammissibili;
b)
dimostrare alla Commissione che la portata dell'inadempienza o il rischio per il contributo dell'Unione al programma nazionale sono inferiori a quanto indicato dalla Commissione;
c)
informare la Commissione dei provvedimenti correttivi adottati per assicurare il rispetto delle norme dell'Unione e nazionali e della data effettiva della loro attuazione; e
d)
informare la Commissione dell'eventuale utilità di una riunione bilaterale.
In casi giustificati la Commissione, su richiesta motivata dello Stato membro interessato, può autorizzare una proroga di due mesi al massimo del suddetto termine di due mesi. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione prima della scadenza del periodo iniziale di due mesi.
3. La Commissione comunica formalmente le proprie conclusioni allo Stato membro sulla base delle informazioni ricevute nell'ambito della procedura di verifica di conformità.
4. Dopo aver comunicato i risultati delle sue verifiche agli Stati membri, la Commissione adotta, se necessario, una o più decisioni a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 514/2014 per escludere dal finanziamento dell'Unione la spesa interessata dall'inosservanza delle norme dell'Unione.
La Commissione ha facoltà di portare avanti procedure consecutive di verifica di conformità fino a quando lo Stato membro abbia attuato i provvedimenti correttivi.
Storico versioni
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