Art. 1 · Liquidazione annuale dei conti

Art. 1

Liquidazione annuale dei conti

In vigore dal 2 mar 2015
Liquidazione annuale dei conti 1.   La Commissione valuta l'ammissibilità di ciascuno dei progetti che figurano nella richiesta di pagamento del saldo annuale di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) 2015/377 della Commissione (2) rispetto agli obiettivi dei regolamenti specifici quali definiti nel regolamento (UE) n. 514/2014 e a quelli del programma nazionale approvato conformemente all'articolo 14 di quest'ultimo regolamento. Nel decidere in merito al pagamento del saldo annuale, la Commissione prende in considerazione anche le informazioni fornite: a) nella relazione annuale di esecuzione di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014; b) nella richiesta di pagamento del saldo annuale di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) 2015/377 della Commissione. 2.   La Commissione liquida tutti gli importi dichiarati nei conti laddove non vi siano dubbi circa la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti presentati. 3.   La Commissione può chiedere ulteriori informazioni qualora le informazioni fornite siano incomplete o non chiare, o a motivo di disaccordi, divergenze di interpretazione o qualsiasi altro tipo di incoerenza relativa a una richiesta di pagamento. 4.   Lo Stato membro interessato fornisce, su richiesta della Commissione, informazioni supplementari entro il termine fissato in tale richiesta. In casi giustificati, su richiesta inoltrata dallo Stato membro prima della scadenza del termine, la Commissione può accogliere una richiesta di proroga del termine di trasmissione delle informazioni e fissare un nuovo termine. Se lo Stato membro interessato non fornisce le informazioni supplementari entro il termine o se la risposta è insoddisfacente, la Commissione può procedere con la decisione di liquidazione sulla base delle informazioni in suo possesso. 5.   La Commissione informa lo Stato membro della sua decisione sul pagamento del saldo annuale, adducendo le ragioni dell'eventuale mancato pagamento di conti o importi contabilizzati. Qualora i conti o gli importi contabilizzati non siano versati dalla Commissione, lo Stato membro può fornire informazioni supplementari relative ai conti o agli importi da riesaminare in esercizi finanziari successivi. 6.   Se il pagamento effettuato dalla Commissione è inferiore al prefinanziamento versato allo Stato membro in virtù dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 514/2014, il prefinanziamento annuale è liquidato nella misura dell'importo corrispondente. L'eventuale importo rimanente del prefinanziamento è recuperato soltanto nei successivi esercizi annuali di liquidazione. 7.   Soltanto se lo Stato membro non presenta una richiesta di pagamento del saldo annuale a norma dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 514/2014, il prefinanziamento annuale rimanente è recuperato nel corso dello stesso esercizio di liquidazione. 8.   I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, anche agli importi recuperati.
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