Art. 1 · Immissione in libera pratica

Art. 1

Immissione in libera pratica

In vigore dal 2 mar 2015
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 è così modificato: 1) all'articolo 9, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Gli operatori del settore degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari o i loro rappresentanti notificano anticipatamente l'arrivo di ogni partita di prodotti, ad eccezione del tè proveniente da prefetture diverse da quella di Fukushima. 2.   Al fine di presentare la notifica preventiva i suddetti operatori compilano: a) per i prodotti di origine non animale: la parte I del documento comune di entrata (DCE) di cui all'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 669/2009, tenendo presenti le note orientative per la compilazione del DCE figuranti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009; b) per gli alimenti per animali e i prodotti alimentari di origine animale, compresi i prodotti della pesca, che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio: il documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (*1). Il rispettivo documento è trasmesso all'autorità competente del punto di entrata designato o del posto di ispezione frontaliero almeno due giorni prima dell'arrivo fisico della partita. (*1)  Regolamento (CE) n. 136/20004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11)» " ; 2) l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Immissione in libera pratica L'immissione in libera pratica di ciascuna partita di prodotti, fatta eccezione per i prodotti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 97/78/CE, già disciplinati dal regolamento (CE) n. 136/2004, è soggetta alla presentazione (fisica o in formato elettronico) alle autorità doganali, da parte dell'operatore del settore degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari o di un suo rappresentante, di un DCE debitamente compilato dall'autorità competente dopo l'effettuazione di tutti i controlli ufficiali. Le autorità doganali immettono in libera pratica la partita unicamente a condizione che una decisione favorevole dell'autorità competente sia indicata nella casella II.14 del DCE e che sia firmata nella casella II.21 del DCE.»
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