Art. 53 · Gestione dei contributi a favore del Fondo investimenti

Art. 53

Gestione dei contributi a favore del Fondo investimenti

In vigore dal 2 mar 2015
Gestione dei contributi a favore del Fondo investimenti 1.   I contributi di cui all', paragrafo 7, lettera b), e stabiliti dal Consiglio sono versati, senza costi per il beneficiario, dagli Stati membri alla BEI su un conto speciale aperto da quest'ultima a nome del Fondo investimenti secondo le modalità d'applicazione fissate dalla convenzione di gestione di cui all', paragrafo 4. 2.   La data di cui all', paragrafo 5, dell'accordo interno è il 31 dicembre 2030. 3.   Salvo decisione contraria del Consiglio per quanto riguarda la remunerazione della BEI, a norma dell' dell'accordo interno, i proventi percepiti dalla BEI sul saldo creditore dei conti speciali di cui al paragrafo 1 sono integrati nel Fondo investimenti, sono presi in considerazione per le richieste di contributi di cui all' e sono utilizzati per soddisfare gli obblighi finanziari dopo il 31 dicembre 2030. 4.   La BEI gestisce la tesoreria degli importi di cui al paragrafo 1 secondo le modalità d'applicazione fissate dalla convenzione di gestione di cui all', paragrafo 4. 5.   Il Fondo investimenti è gestito conformemente alle condizioni previste dall'accordo di partenariato ACP-UE, dalla decisione sull'associazione d'oltremare, dall'accordo interno e dalla parte seconda del presente regolamento.
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