Art. 52 · Previsioni degli impegni e dei pagamenti del Fondo investimenti

Art. 52

Previsioni degli impegni e dei pagamenti del Fondo investimenti

In vigore dal 2 mar 2015
Previsioni degli impegni e dei pagamenti del Fondo investimenti Ogni anno la BEI comunica alla Commissione, anteriormente al 1o settembre, le sue previsioni di impegni e di pagamenti, necessarie ai fini della comunicazione di cui all', paragrafo 1, dell'accordo interno, relativamente alle operazioni del Fondo investimenti, compresi gli abbuoni di interessi cui dà esecuzione, conformemente a detto accordo. La BEI trasmette alla Commissione previsioni aggiornate di impegni e di pagamenti quando ciò viene ritenuto opportuno. Le relative modalità vengono stabilite nella convenzione di gestione di cui all', paragrafo 4, del presente regolamento.
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