Art. 45
Monitoraggio e relazioni da parte della Commissione e della BEI
In vigore dal 2 mar 2015
Monitoraggio e relazioni da parte della Commissione e della BEI
1. La Commissione e la BEI controllano, ciascuna nell'ambito delle sue competenze, l'utilizzazione dell'assistenza dell'11o FES da parte degli Stati ACP, dei PTOM e di qualsiasi altro beneficiario, nonché l'attuazione dei progetti finanziati con l'assistenza dell'11oFES, tenendo conto in modo particolare degli obiettivi di cui agli dell'accordo di partenariato ACP-UE e alle corrispondenti disposizioni della decisione sull'associazione d'oltremare.
2. La BEI informa periodicamente la Commissione sull'attuazione dei progetti finanziati con le risorse dell'11o FES da essa amministrate, secondo le modalità esposte negli orientamenti operativi del Fondo investimenti.
3. La Commissione e la BEI forniscono agli Stati membri le informazioni sull'esecuzione operativa delle risorse dell'11o FES come previsto dall' del regolamento sull'esecuzione. La Commissione comunica tali informazioni alla Corte dei conti conformemente all', paragrafo 6, dell'accordo interno.
Storico versioni
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