Art. 44 · Rendiconti finanziari e relazione sull'esecuzione finanziaria

Art. 44

Rendiconti finanziari e relazione sull'esecuzione finanziaria

In vigore dal 2 mar 2015
Rendiconti finanziari e relazione sull'esecuzione finanziaria 1.   Si applica l'articolo 145 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 2.   La relazione sull'esecuzione finanziaria è preparata dall'ordinatore competente e trasmessa al contabile entro il 15 marzo per essere inserita nei conti dell'11o FES. Essa fornisce un'immagine fedele delle operazioni dell'11o FES in entrate e in spese. La relazione è presentata in milioni di euro e comprende: a) il conto del risultato dell'esecuzione finanziaria, che riassume la totalità delle operazioni finanziarie dell'esercizio in entrate e in spese; b) l'allegato del conto del risultato dell'esecuzione finanziaria, che ne integra e commenta le informazioni. 3.   Il conto del risultato dell'esecuzione finanziaria contiene inoltre: a) una tabella che descrive l'evoluzione degli stanziamenti nel corso dell'esercizio precedente; b) una tabella che indica per stanziamento l'importo globale degli impegni, dei fondi assegnati e dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio e i relativi importi cumulati dall'apertura dell'11oFES.
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