Art. 43 · Conti dell'11o FES

Art. 43

Conti dell'11o FES

In vigore dal 2 mar 2015
Conti dell'11o FES 1.   I conti dell'11o FES, che ne descrivono la situazione finanziaria al 31 dicembre di un dato esercizio, comprendono: a) i rendiconti finanziari; b) la relazione sull'esecuzione finanziaria. I rendiconti finanziari sono accompagnati dalle informazioni fornite dalla BEI a norma dell'. 2.   Il contabile trasmette i conti provvisori alla Corte dei conti entro il 31 marzo dell'esercizio successivo. 3.   La Corte dei conti formula, entro il 15 giugno dell'esercizio successivo, le sue osservazioni sul progetto di conti, relativamente alla parte delle risorse dell'11oFES della cui gestione finanziaria è responsabile la Commissione, per permettere a quest'ultima di apportare le correzioni giudicate necessarie per stabilire i conti definitivi. 4.   La Commissione approva i conti definitivi e li trasmette, al più tardi entro il 31 luglio dell'esercizio successivo, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti. 5.   Non si applica l'articolo 148, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 6.   I conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, corredati della dichiarazione di affidabilità fornita dalla Corte dei conti a norma dell', entro il 15 novembre dell'esercizio successivo. 7.   La trasmissione dei conti provvisori e definitivi a norma dei paragrafi 2 e 4 può essere effettuata per via elettronica.
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