Art. 42
Fondi fiduciari dell'Unione
In vigore dal 2 mar 2015
Fondi fiduciari dell'Unione
1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, si applica l'articolo 187 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
2. Riguardo all'articolo 187, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il comitato competente è il comitato di cui all' dell'accordo interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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