Art. 39 · Sostegno di bilancio

Art. 39

Sostegno di bilancio

In vigore dal 2 mar 2015
Sostegno di bilancio Si applica l'articolo 186 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Il sostegno di bilancio generale o settoriale dell'Unione si basa sulla responsabilità reciproca e su un impegno comune a favore dei valori universali e mira a rafforzare i partenariati contrattuali tra l'Unione e gli Stati ACP o i PTOM al fine di promuovere la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto, di sostenere una crescita economica sostenibile e inclusiva e di eliminare la povertà. Le decisioni di concedere un sostegno di bilancio si basano su politiche di sostegno di bilancio approvate dall'Unione, una chiara serie di criteri di ammissibilità e un'attenta valutazione dei rischi e dei benefici. Uno dei fattori determinanti per tale decisione è una valutazione dell'impegno, dei risultati e dei progressi degli Stati ACP e dei PTOM con riguardo alla democrazia, ai diritti umani e allo Stato di diritto. Il sostegno di bilancio può essere differenziato per adeguarsi meglio al contesto politico, economico e sociale degli Stati ACP e dei PTOM, tenendo conto di situazioni di fragilità. Quando fornisce il sostegno di bilancio, la Commissione ne fissa e controlla chiaramente la condizionalità e sostiene altresì lo sviluppo delle capacità di controllo parlamentare e di revisione contabile, nonché il rafforzamento della trasparenza e dell'accesso del pubblico alle informazioni. Il versamento del sostegno di bilancio è subordinato a progressi soddisfacenti compiuti nel conseguimento degli obiettivi concordati con gli Stati ACP e i PTOM. Nel fornire sostegno di bilancio ai PTOM, di tiene conto dei loro legami istituzionali con lo Stato membro interessato.
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