Art. 36 · Appalti

Art. 36

Appalti

In vigore dal 2 mar 2015
Appalti 1.   Si applica l'articolo 101 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, che definisce gli appalti pubblici. 2.   Ai fini del presente regolamento sono amministrazioni aggiudicatrici: a) la Commissione in nome e per conto di uno o più Stati ACP o PTOM; b) le entità e le persone di cui all'articolo 185 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e incaricate delle corrispondenti funzioni d'esecuzione del bilancio. 3.   Per i contratti d'appalto aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui al paragrafo 2 del presente articolo, o per loro conto, si applicano le disposizioni della parte prima, titolo V, capo 1, e della parte seconda, titolo IV, capo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, eccetto: a) l'articolo 103, l'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 111 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; b) l'articolo 127, paragrafi 3 e 4, l'articolo 128, gli articoli da 134 a 137, l'articolo 139, paragrafi da 3 a 6, l'articolo 148, paragrafo 4, l'articolo 151, paragrafo 2, gli articoli 160 e 164, l'articolo 260, seconda frase, e l'articolo 262 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. Agli appalti immobiliari si applica l'articolo 124, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1268/2012. Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle amministrazioni aggiudicatrici di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo quando, eseguiti i controlli di cui all' del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Commissione le ha autorizzate ad applicare le proprie procedure d'aggiudicazione di appalti. 4.   Per i contratti d'appalto aggiudicati dalla Commissione per proprio conto, nonché per l'attuazione delle azioni relative agli aiuti in situazioni di crisi, alle operazioni di protezione civile e alle operazioni di aiuto umanitario, si applicano le disposizioni della parte prima, titolo V, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 5.   In caso d'inosservanza delle procedure previste al paragrafo 3, le spese relative alle operazioni in causa non sono ammissibili al finanziamento dell'11o FES. 6.   Le procedure di aggiudicazione degli appalti di cui al paragrafo 3 sono stabilite nella convenzione di finanziamento. 7.   Riguardo all'articolo 263, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 si intende per: a)   «avviso di preinformazione»: l'avviso con il quale le amministrazioni aggiudicatrici fanno conoscere, a titolo indicativo, il valore totale stimato e l'oggetto degli appalti e contratti quadro che intendono aggiudicare nel corso di un esercizio, esclusi gli appalti oggetto di procedura negoziata senza pubblicazione preliminare di un bando di gara; b)   «bando di gara»: il mezzo con il quale le amministrazioni aggiudicatrici rendono nota l'intenzione d'iniziare la procedura di aggiudicazione di un appalto o di un contratto quadro o d'istituire un sistema dinamico di acquisizione, di cui all'articolo 131 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012; c)   «avviso di aggiudicazione dell'appalto»: l'avviso che riporta i risultati della procedura di aggiudicazione di appalti, contratti quadro o appalti basati su un sistema dinamico d'acquisizione.
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