Art. 35
Disposizioni generali sui tipi di finanziamento
In vigore dal 2 mar 2015
Disposizioni generali sui tipi di finanziamento
1. Ai fini dell'assistenza finanziaria prevista dal presente titolo, la cooperazione tra l'Unione, gli Stati ACP e i PTOM può assumere, tra l'altro, una delle seguenti forme:
a)
accordi triangolari con cui l'Unione coordina con paesi terzi la sua assistenza a uno Stato ACP, un PTOM o una regione;
b)
misure di cooperazione amministrativa quali i gemellaggi tra istituzioni pubbliche, autorità locali, enti pubblici nazionali o soggetti di diritto privato cui sono affidati funzioni di servizio pubblico di uno Stato membro o di una regione ultraperiferica e quelli di uno Stato ACP o di un PTOM o rispettiva regione, nonché misure di cooperazione che coinvolgono esperti del settore pubblico distaccati dagli Stati membri e dalle rispettive autorità regionali e locali;
c)
meccanismi di esperti per un potenziamento mirato delle capacità nello Stato ACP, nel PTOM o rispettiva regione e assistenza tecnica e consulenza a breve termine agli stessi, nonché supporto ai centri di conoscenza e di eccellenza sostenibili in materia di governance e riforma nel settore pubblico;
d)
contributi alle spese necessarie per istituire e gestire un partenariato pubblico-privato;
e)
programmi di sostegno alle politiche settoriali, tramite i quali l'Unione fornisce sostegno al programma settoriale di uno Stato ACP o di un PTOM; o
f)
abbuoni di interesse ai sensi dell'.
2. Oltre ai tipi di finanziamento di cui agli articoli da 36 a 42, l'assistenza finanziaria può essere anche fornita attraverso:
a)
sgravio del debito, nell'ambito di programmi in materia concordati a livello internazionale;
b)
in casi eccezionali, programmi settoriali e generali di sostegno alle importazioni sotto forma di:
—
programmi settoriali d'importazione in natura;
—
programmi settoriali d'importazione sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni settoriali; o
—
programmi generali d'importazione sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni generali riguardanti una vasta gamma di prodotti.
3. L'assistenza finanziaria può essere erogata anche tramite contributi a fondi nazionali, regionali o internazionali, quali quelli istituiti o gestiti dalla BEI, da Stati membri o da Stati ACP o PTOM, dalle regioni o da organizzazioni internazionali, per mobilitare finanziamenti congiunti di una serie di donatori, ovvero a fondi creati da uno o più donatori ai fini dell'attuazione congiunta di progetti.
Se del caso, è promosso l'accesso reciproco da parte delle istituzioni finanziarie dell'Unione agli strumenti finanziari istituiti da altre organizzazioni.
4. Nell'attuare il sostegno alla transizione e alla riforma in Stati ACP e PTOM, l'Unione si avvale delle esperienze degli Stati membri e dell'esperienza acquisita e le condivide.
Storico versioni
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