Art. 33 · Utilizzo della banca dati centrale sull'esclusione

Art. 33

Utilizzo della banca dati centrale sull'esclusione

In vigore dal 2 mar 2015
Utilizzo della banca dati centrale sull'esclusione La banca dati centrale sull'esclusione istituita a norma dell'articolo 108, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, che contiene informazioni sui candidati, offerenti, richiedenti e beneficiari che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 106, all'articolo 109, paragrafo 1, primo comma, lettera b), e all'articolo 109, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento, è utilizzata ai fini dell'esecuzione dell'11o FES. L'articolo 108, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e gli articoli 142 e 144 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 riguardanti l'utilizzo della banca dati centrale sull'esclusione e l'accesso ad essa si applicano mutatis mutandis. Ai fini dell'articolo 108, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, gli interessi finanziari dell'Unione comprendono l'esecuzione dell'11o FES.
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