Art. 29 · Termini di pagamento

Art. 29

Termini di pagamento

In vigore dal 2 mar 2015
Termini di pagamento 1.   Fatto salvo il paragrafo 2, ai pagamenti effettuati dalla Commissione si applica l'articolo 92 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 2.   Se le risorse dell'11o FES sono eseguite nell'ambito della gestione indiretta con gli Stati ACP o i PTOM e la Commissione esegue i pagamenti per loro conto, il termine di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 si applica a tutti i pagamenti non contemplati alla lettera a) della medesima disposizione. La convenzione di finanziamento contiene le disposizioni necessarie per garantire la tempestiva collaborazione dell'amministrazione aggiudicatrice. 3.   I reclami concernenti i ritardi di pagamento di cui la Commissione è responsabile sono imputati al conto o ai conti di cui all', paragrafo 6, dell'accordo interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:323:oj#art-29