Art. 25
Altre operazioni di entrata
In vigore dal 2 mar 2015
Altre operazioni di entrata
1. Si applicano gli articoli da 77 a 79, l'articolo 80, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 81 e 82 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardanti la previsione dei crediti, l'accertamento dei crediti, gli ordini di riscossione, le disposizioni in materia di recupero, la prescrizione e il trattamento nazionale dei crediti dell'Unione. Si può procedere al recupero mediante una decisione della Commissione che costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 299 TFUE.
2. Per quanto riguarda l'articolo 77, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il riferimento alle risorse proprie si intende fatto ai contributi degli Stati membri di cui all' del presente regolamento.
3. Ai recuperi in euro si applica l'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. Per i recuperi in valuta locale si applica utilizzando il tasso della banca centrale dello Stato che emette la valuta in vigore il primo giorno di calendario del mese di emissione dell'ordine di riscossione.
4. Per quanto riguarda l'articolo 84, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, l'elenco dei crediti è redatto separatamente per l'11o FES ed è aggiunto alla relazione di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento.
5. Non si applicano gli articoli 85 e 90 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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