Art. 23 · Interessi sui contributi non versati

Art. 23

Interessi sui contributi non versati

In vigore dal 2 mar 2015
Interessi sui contributi non versati 1.   Alla scadenza dei termini stabiliti all', paragrafi 2, 3 e 5, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi, alle seguenti condizioni: a) il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza del termine, maggiorato di 2 punti percentuali. Questo tasso è aumentato dello 0,25 % per ogni mese di ritardo; b) gli interessi sono pagati per il periodo decorrente dal giorno di calendario successivo alla scadenza del termine di pagamento fino alla data in cui il pagamento è effettuato. 2.   Per quanto riguarda il contributo di cui all', paragrafo 7, lettera a), del presente regolamento gli importi degli interessi sono accreditati ad uno dei conti di cui all', paragrafo 6, dell'accordo interno. Per quanto riguarda il contributo di cui all', paragrafo 7, lettera b), del presente regolamento gli importi degli interessi sono accreditati al Fondo investimenti, in conformità dell', paragrafo 1, del presente regolamento.
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