Art. 2 · Relazione con il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Art. 2

Relazione con il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

In vigore dal 2 mar 2015
Relazione con il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 1.   Se non espressamente disposto altrimenti, i riferimenti diretti del presente regolamento alle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 si intendono fatti anche alle corrispondenti disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. 2.   I riferimenti del presente regolamento alle disposizioni applicabili del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 non si ritengono comprensivi delle disposizioni procedurali che non sono pertinenti all'11o FES, in particolare quelle concernenti il potere di adottare atti delegati. 3.   I riferimenti interni contenuti nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 o nel regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 non rendono le disposizioni cui rimandano indirettamente applicabili all'11o FES. 4.   I termini utilizzati nel presente regolamento hanno significato identico a quelli di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, ad eccezione delle definizioni di cui all', lettere da a) ad e), di detto regolamento. Tuttavia, ai fini del presente regolamento, i seguenti termini del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 sono così definiti: a)   «bilancio»: l'11o FES; b)   «impegno di bilancio»: impegno finanziario; c)   «istituzione»: la Commissione; d)   «stanziamenti» o «stanziamenti operativi»: le risorse dell'11o FES; e)   «linea di bilancio»: stanziamento; f)   «atto di base»: in funzione del contesto, l'accordo interno, la decisione sull'associazione d'oltremare o il regolamento di esecuzione; g)   «paese terzo»: qualsiasi paese o territorio beneficiario che rientri nell'ambito di applicazione geografico dell'11o FES. 5.   L'interpretazione del presente regolamento è volta a garantire la coerenza con il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, a meno che tale interpretazione risulti incompatibile con le specificità dell'11o FES, previste dall'accordo di partenariato ACP-UE, dall'accordo interno, dalla decisione sull'associazione d'oltremare o dal regolamento di esecuzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:323:oj#art-2