Art. 16 · Esecuzione dell'11o FES in conformità del principio della sana gestione finanziaria

Art. 16

Esecuzione dell'11o FES in conformità del principio della sana gestione finanziaria

In vigore dal 2 mar 2015
Esecuzione dell'11o FES in conformità del principio della sana gestione finanziaria 1.   La Commissione assume le responsabilità dell'Unione definite all' dell'accordo di partenariato ACP-UE e quelle definite dalla decisione sull'associazione d'oltremare. A tal fine dà esecuzione alle entrate e alle spese dell'11o FES conformemente alla parte prima e alla parte terza del presente regolamento, sotto la propria responsabilità ed entro i limiti delle risorse dell'11o FES. 2.   Gli Stati membri cooperano con la Commissione affinché le risorse dell'11o FES siano utilizzate secondo il principio della sana gestione finanziaria.
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