Art. 11
Principio della sana gestione finanziaria
In vigore dal 2 mar 2015
Principio della sana gestione finanziaria
1. Si applica l', paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardante i principi di economia, efficienza ed efficacia. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, non si applica l' del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
2. Sono fissati obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine. La realizzazione di tali obiettivi è controllata mediante indicatori di prestazione.
3. Per migliorare il processo decisionale, in particolare per giustificare e specificare la determinazione dei contributi di cui all' del presente regolamento che devono essere versati dagli Stati membri, sono necessarie le seguenti valutazioni:
a)
l'impiego delle risorse dell'11o FES è preceduto da una valutazione ex ante delle operazioni da eseguire, che comprende gli elementi elencati all', paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012;
b)
l'operazione è soggetta ad una valutazione ex post al fine di garantire che i risultati perseguiti abbiano giustificato i mezzi impiegati.
4. I tipi di finanziamento di cui al titolo VIII del presente regolamento nonché i metodi di esecuzione di cui all' del presente regolamento sono scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Per le sovvenzioni, è preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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