Art. 10 · Principio della specializzazione

Art. 10

Principio della specializzazione

In vigore dal 2 mar 2015
Principio della specializzazione Le risorse dell'11o FES sono stanziate per scopi specifici, per Stato ACP o PTOM e in base ai principali strumenti di cooperazione. Per quanto riguarda gli Stati ACP, tali strumenti sono fissati dal protocollo finanziario di cui all'allegato I quater dell'accordo di partenariato ACP-UE. Lo stanziamento delle risorse (assegnazioni indicative) si basa inoltre sulle disposizioni dell'accordo interno e del regolamento di esecuzione e tiene conto delle risorse riservate alle spese di supporto associate alla programmazione e all'esecuzione ai sensi dell' dell'accordo interno. Per quanto riguarda i PTOM, tali strumenti figurano nella parte quarta e nell'allegato II della decisione sull'associazione d'oltremare. Lo stanziamento di tali risorse tiene anche conto della riserva non assegnata prevista dall', paragrafo 3, di detto allegato e delle risorse per gli studi e le misure di assistenza tecnica di cui all', paragrafo 1, lettera c), dello stesso.
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