Art. 9 · Adozione di programmi d'azione, misure individuali e misure speciali

Art. 9

Adozione di programmi d'azione, misure individuali e misure speciali

In vigore dal 2 mar 2015
Adozione di programmi d'azione, misure individuali e misure speciali 1.   La Commissione adotta programmi d'azione annuali fondati sui documenti di programmazione indicativa di cui all'. Nel caso di azioni ricorrenti, la Commissione può anche adottare programmi d'azione pluriennali per un periodo massimo di tre anni. Se del caso e debitamente giustificata, un'azione può essere adottata come misura individuale prima o dopo l'adozione dei programmi d'azione annuali o pluriennali. 2.   I programmi d'azione e le misure individuali sono elaborati dalla Commissione con il paese o la regione partner interessati, coinvolgendo gli Stati membri rappresentati localmente e coordinandosi, ove opportuno, con altri donatori, in particolare nei casi di programmazione congiunta, e con la BEI. Gli Stati membri che non sono rappresentati localmente saranno informati circa gli interventi organizzati nel settore. I programmi d'azione contengono una descrizione specifica di ciascuna operazione prevista. Tale descrizione preciserà gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi e i principali interventi. La descrizione espone i risultati attesi in termini di esiti, realizzazioni e ripercussioni, con obiettivi quantificati o qualificati, e fornirà spiegazioni circa i legami tra ciascun elemento e con gli obiettivi stabiliti dal programma indicativo pluriennale. Gli esiti e, in linea di principio, le realizzazioni hanno indicatori specifici, misurabili e realistici, con valori base e parametri di riferimento temporali, il più possibile allineati agli esiti e ai parametri di riferimento del paese o della regione partner. Ove opportuno sarà completata un'analisi costi-benefici. La descrizione presenta i rischi, con proposte in merito alla loro mitigazione ove opportuno, l'analisi del contesto settoriale specifico e i principali soggetti interessati, i metodi di attuazione, il bilancio e il calendario indicativo e, in caso di sostegno di bilancio, i criteri di erogazione dei pagamenti, incluse le eventuali quote variabili. La descrizione precisa altresì le eventuali misure di sostegno connesse e le modalità di controllo, revisione e valutazione. Ove opportuno la descrizione indica la complementarità con le attività della BEI, in corso o previste, nel paese o nella regione partner. 3.   Nei casi di cui all', paragrafo 3, e per rispondere a necessità impreviste e debitamente giustificate o in casi eccezionali, la Commissione può adottare misure speciali, comprese misure volte a facilitare la transizione dagli aiuti di emergenza agli interventi di sviluppo a lungo termine, oppure misure per preparare meglio la popolazione ad affrontare crisi ricorrenti. 4.   I programmi d'azione e le misure individuali di cui al paragrafo 1 per i quali l'assistenza finanziaria dell'Unione è superiore a 5 milioni di EUR e le misure speciali per le quali l'assistenza finanziaria dell'Unione è superiore a 10 milioni di EUR sono adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all' del presente regolamento. Tale procedura non si applica ai programmi d'azione e alle misure al di sotto di queste soglie, e alle relative modifiche non sostanziali. Per modifiche non sostanziali si intendono adeguamenti tecnici quali la proroga del periodo di attuazione, la riassegnazione di fondi all'interno del bilancio di previsione, gli aumenti o le riduzioni del bilancio inferiori al 20 % del bilancio iniziale, ma che non superano i 10 milioni di EUR, purché non incidano sostanzialmente sugli obiettivi del programma d'azione o della misura iniziale. In questi casi la Commissione adotta i programmi d'azione, le misure o le relative modifiche non sostanziali e li comunica al comitato FES entro un mese dall'adozione. Ciascuno Stato membro può chiedere il ritiro di un progetto o di un programma da un programma d'azione presentato al comitato FES secondo la procedura di cui all' del presente regolamento. Se tale richiesta è appoggiata da una minoranza di blocco di Stati membri, secondo quanto previsto dall', paragrafo 3, in combinato disposto con l', paragrafo 2, dell'accordo interno, il programma d'azione è adottato dalla Commissione senza il progetto o programma in questione. A meno che la Commissione, in linea con i pareri degli Stati membri in seno al comitato FES, non desideri bloccare il ritiro del progetto o del programma, questo è ripresentato al comitato del FES, in una fase successiva, al di fuori del programma d'azione sotto forma di misura individuale che la Commissione adotta successivamente secondo la procedura di cui all' del presente regolamento. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati, quali crisi, catastrofi naturali o provocate dall'uomo o minacce immediate per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione può adottare misure individuali o speciali o modifiche dei programmi d'azione e delle misure vigenti, conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 4, del presente regolamento. 5.   La Commissione adotta programmi d'azione specifici per le spese di sostegno di cui all' dell'accordo interno conformemente alla procedura di cui all' del presente regolamento. Eventuali modifiche dei programmi d'azione per le spese di sostegno sono adottate secondo la stessa procedura. 6.   Per i progetti sensibili dal punto di vista ambientale, in particolare qualora possano avere effetti negativi importanti sull'ambiente e/o sul tessuto sociale e laddove tali effetti siano sensibili, eterogenei o senza precedenti, è effettuata un'idonea analisi ambientale, anche in riferimento all'incidenza sui cambiamenti climatici, sulla biodiversità e, conseguentemente, sul tessuto sociale, comprendente nei casi pertinenti la valutazione dell'impatto ambientale (VIA). Detta analisi è condotta sulla base di pratiche riconosciute a livello internazionale. Ove pertinente, nell'ambito dell'attuazione dei programmi settoriali sono utilizzate le valutazioni ambientali strategiche (VAS). Sono garantiti la partecipazione dei soggetti interessati alle valutazioni ambientali e l'accesso pubblico ai risultati.
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