Art. 16
Il comitato del Fondo investimenti
In vigore dal 2 mar 2015
Il comitato del Fondo investimenti
1. Il comitato del Fondo investimenti, istituito sotto l'egida della BEI in forza dell' dell'accordo interno, è composto dai rappresentanti degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione. Sono invitati a partecipare un osservatore del segretariato generale del Consiglio e un osservatore del servizio europeo per l'azione esterna. Ciascuno Stato membro e la Commissione designano un rappresentante e un supplente. Per assicurare la continuità, il presidente del comitato FI è designato tra i membri del comitato ed eletto dagli stessi per un mandato di due anni. La BEI provvede al segretariato e ai servizi di sostegno. Hanno diritto di voto solo i membri del comitato FI designati dagli Stati membri o i loro supplenti.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotta il regolamento interno del comitato FI sulla base di una proposta della BEI e previa consultazione della Commissione.
Il comitato FI delibera a maggioranza qualificata secondo la ponderazione dei voti specificata all' dell'accordo interno.
Il comitato FI si riunisce almeno quattro volte l'anno. Possono essere indette riunioni supplementari su richiesta della BEI o dei membri del comitato FI secondo quanto stabilito dal regolamento interno. Il comitato FI può inoltre formulare un parere con procedura scritta, in conformità del regolamento interno.
2. Il comitato FI approva:
a)
gli orientamenti operativi sull'attuazione del FI;
b)
le strategie di investimento e i programmi di attività del FI, compresi gli indicatori di rendimento, sulla base degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE e dei principi generali della politica di sviluppo dell'Unione;
c)
le relazioni annuali del FI;
d)
qualsiasi documento di indirizzo generale riguardante il FI, comprese le relazioni di valutazione.
3. Il comitato FI formula inoltre pareri sulle:
a)
proposte relative alla concessione di sovvenzioni in conto interessi di cui all'allegato II, , paragrafo 7, e , paragrafo 2, lettera b), dell'accordo di partenariato ACP-UE. In tal caso il comitato formula anche un parere sull'impiego delle suddette sovvenzioni;
b)
proposte di intervento del Fondo investimenti in progetti su cui la Commissione ha espresso parere negativo;
c)
altre proposte riguardanti il Fondo investimenti e basate sui principi generali enunciati negli orientamenti operativi del Fondo investimenti;
d)
proposte relative allo sviluppo del quadro per la misurazione dei risultati della BEI, nella misura in cui tale quadro si applica alle operazioni ai sensi dell'accordo di partenariato ACP-UE.
Per agevolare il processo di approvazione delle operazioni di piccola entità, il comitato FI può formulare un parere favorevole sulle proposte della BEI riguardanti un'assegnazione globale (sovvenzioni in conto interessi e assistenza tecnica) o un'autorizzazione globale (prestiti e equity) che successivamente, senza ulteriore parere del comitato FI e/o della Commissione, la Banca può ripartire in sottoassegnazioni a favore di singoli progetti secondo i criteri indicati nell'assegnazione o nell'autorizzazione globale, compresa la sottoassegnazione massima per progetto.
Gli organi direttivi della BEI possono inoltre chiedere, di tanto in tanto, al comitato FI di pronunciarsi su tutte le proposte di finanziamento o su alcune categorie di proposte di finanziamento.
4. La BEI sottopone in tempo utile al comitato FI le questioni che ne richiedono l'approvazione o il parere, secondo quanto previsto rispettivamente ai paragrafi 2 e 3. Le proposte presentate per parere al comitato FI sono formulate conformemente ai pertinenti criteri e principi enunciati negli orientamenti operativi del FI.
5. La BEI coopera strettamente con la Commissione e, se del caso, coordina le operazioni con i donatori. In particolare la BEI:
a)
prepara o rivede insieme alla Commissione gli orientamenti operativi del Fondo investimenti di cui al paragrafo 2, lettera a); la BEI è responsabile del rispetto degli orientamenti e garantisce che i progetti finanziati rispettino le norme sociali e ambientali internazionali e siano coerenti con gli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE, con i principi generali della politica di sviluppo dell'Unione e con le pertinenti strategie di cooperazione nazionali o regionali;
b)
chiede il parere della Commissione quando mette a punto le strategie d'investimento, i programmi di attività e i documenti di indirizzo generale;
c)
informa la Commissione sui progetti che amministra a norma dell', paragrafo 1. Nella fase di valutazione di un progetto, la BEI chiede il parere della Commissione sulla sua coerenza con le pertinenti strategie di cooperazione nazionali o regionali o eventualmente con gli obiettivi generali del Fondo investimenti;
d)
salvo nei casi delle sovvenzioni in conto interessi che rientrano nell'assegnazione globale di cui al paragrafo 3, lettera a), nella fase di valutazione di un progetto chiede l'accordo della Commissione su tutte le proposte di sovvenzioni in conto interessi ricevute dal comitato FI con riguardo alla loro conformità all'allegato II, , paragrafo 7, e , paragrafo 2, dell'accordo di partenariato ACP-UE e ai criteri definiti negli orientamenti operativi del FI.
Se la Commissione non notifica un parere negativo entro tre settimane dalla presentazione di una proposta, si ritiene che abbia espresso parere favorevole o che la abbia approvata. Per quanto riguarda i pareri sui progetti del settore finanziario o del settore pubblico e l'accordo sulle sovvenzioni in conto interessi, la Commissione può chiedere che la proposta finale di progetto le sia presentata, per parere o approvazione, due settimane prima di essere inviata al comitato FI.
6. La BEI non procede a nessuna azione di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), senza il parere favorevole del comitato FI.
Se il comitato FI esprime parere favorevole, la BEI decide in merito alla proposta secondo le proprie procedure. In particolare la BEI può decidere di non dar seguito alla proposta. La BEI comunica periodicamente al comitato FI e alla Commissione i casi in cui decide di non dar seguito alla proposta.
Per i prestiti sulle risorse proprie e per gli investimenti del FI per i quali non è richiesto il parere del comitato FI, la BEI decide sulla proposta secondo le proprie procedure e, nel caso del Fondo investimenti, conformemente agli orientamenti operativi del Fondo investimenti e alle strategie di investimento approvate dal comitato FI.
Se il comitato FI esprime un parere negativo su una proposta di concessione di sovvenzioni in conto interessi, la BEI può accordare il prestito in questione non in conto interessi. La BEI comunica periodicamente al comitato FI e alla Commissione tutti i casi in cui decide di procedere in tal modo.
Alle condizioni stabilite negli orientamenti operativi del Fondo investimenti e purché l'obiettivo essenziale del prestito o dell'investimento del Fondo investimenti in questione rimanga invariato, la BEI può decidere di modificare i termini di un prestito o di un investimento del Fondo investimenti su cui il comitato FI ha espresso parere favorevole ai sensi del paragrafo 3 o di un prestito con abbuono di interessi su cui il comitato FI ha espresso parere favorevole. In particolare la BEI può decidere un aumento fino al 20 % dell'importo del prestito o dell'investimento del Fondo investimenti.
Per i progetti con sovvenzioni in conto interessi di cui all'allegato II, , paragrafo 7, dell'accordo di partenariato ACP-UE, un tale aumento può risultare nell'aumento proporzionale del valore della sovvenzione in conto interessi. La BEI comunica periodicamente al comitato FI e alla Commissione tutti i casi in cui decide di procedere in tal modo. Se, per i progetti di cui all'allegato II, , paragrafo 7, dell'accordo di partenariato ACP-UE, è richiesto un aumento del valore della sovvenzione, la BEI chiede al comitato FI di formulare un parere prima di concederlo.
7. La BEI gestisce gli investimenti e tutti i fondi detenuti per conto del Fondo investimenti in linea con gli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE. In particolare può partecipare agli organi di gestione e di controllo delle persone giuridiche in cui il FI investe e può impegnare e modificare i diritti detenuti dal Fondo investimenti e dare il relativo scarico, conformemente agli orientamenti operativi del Fondo investimenti.
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