Art. 14 · Competenze del comitato FES

Art. 14

Competenze del comitato FES

In vigore dal 2 mar 2015
Competenze del comitato FES 1.   Il comitato FES istituito dall' dell'accordo interno esprime pareri secondo la procedura di cui al presente articolo, paragrafi 3 e 4. Un osservatore della BEI partecipa ai lavori del comitato FES per le questioni concernenti la BEI. 2.   I compiti del comitato FES riguardano le competenze stabilite ai titoli II e III del presente regolamento: a) programmazione degli aiuti dell'Unione nel quadro dell'11o FES e revisioni della programmazione, con particolare riguardo alle strategie nazionali, regionali e intra-ACP; b) monitoraggio dell'attuazione e valutazione degli aiuti dell'Unione, compresi, tra l'altro, l'impatto dell'assistenza mirata alla riduzione della povertà, gli aspetti settoriali, le questioni trasversali, il funzionamento del coordinamento sul campo con gli Stati membri e altri donatori e i progressi nell'applicazione dei principi sull'efficacia degli aiuti di cui all'. Per i programmi di sostegno di bilancio sui quali il comitato FES ha espresso parere positivo, ma che sono sospesi durante l'attuazione, la Commissione informa preventivamente il comitato circa la sospensione e la successiva decisione di ripristinare i pagamenti. Ciascuno Stato membro può, in qualsiasi momento, invitare la Commissione a fornire informazioni al comitato FES e avere uno scambio di opinioni sulle questioni connesse ai compiti di cui al presente paragrafo. Tale scambio di opinioni può condurre alla formulazione di raccomandazioni degli Stati membri, di cui la Commissione tiene conto. 3.   Quando il comitato FES è chiamato a esprimere un parere, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato FES, entro i termini fissati nella decisione del Consiglio sul regolamento interno del comitato FES di cui all', paragrafo 5, dell'accordo interno, un progetto delle misure da adottare. Il comitato FES formula il proprio parere entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame ma che non supera i 30 giorni. La BEI partecipa allo scambio di opinioni. I pareri sono adottati a maggioranza qualificata, come indicato all', paragrafo 3, dell'accordo interno, e secondo la ponderazione dei voti degli Stati membri specificata all', paragrafo 2, dell'accordo interno. Dopo che il comitato FES ha espresso il suo parere, la Commissione adotta misure che si applicano immediatamente. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato FES, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione differisce l'applicazione delle misure per un periodo che, in linea di principio, non supera i 30 giorni a decorrere da tale comunicazione, periodo che tuttavia può essere prorogato sino a 30 giorni in circostanze eccezionali. Il Consiglio può adottare una decisione diversa entro il periodo suddetto, deliberando alla stessa maggioranza qualificata del comitato FES. 4.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, come stabilito all', paragrafo 4, e all', paragrafo 4, la Commissione adotta le misure, che si applicano immediatamente, senza essere presentate prima al comitato FES, e rimangono in vigore per la durata del documento, del programma d'azione o della misura adottati o modificati. Il presidente sottopone le misure al parere del comitato FES entro quattordici giorni dall'adozione. Se il comitato FES formula parere negativo conformemente al presente articolo, paragrafo 3, la Commissione abroga immediatamente le misure adottate a norma del presente paragrafo, primo comma.
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