Art. 10 · Contributi supplementari degli Stati membri

Art. 10

Contributi supplementari degli Stati membri

In vigore dal 2 mar 2015
Contributi supplementari degli Stati membri 1.   Gli Stati membri possono fornire, di propria iniziativa, alla Commissione o alla BEI contributi volontari conformemente all', paragrafo 9, dell'accordo interno per contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE al di fuori del cofinanziamento congiunto. Tali contributi non incidono sull'assegnazione globale di fondi nell'ambito dell'11o FES. Essi sono considerati alla stregua dei contributi regolari degli Stati membri previsti all', paragrafo 2, dell'accordo interno, tranne per quanto concerne le disposizioni degli dell'accordo interno per le quali possono essere stabilite modalità specifiche in accordi bilaterali di contributo. 2.   La destinazione dei contributi volontari si limita a casi debitamente giustificati, ad esempio per far fronte alle circostanze eccezionali di cui all', paragrafo 3. In tal caso i contributi volontari affidati alla Commissione sono considerati entrate con destinazione specifica ai sensi del regolamento finanziario del FES. 3.   I contributi supplementari sono inclusi nel processo di programmazione e revisione e nei programmi d'azione annuali, nelle misure individuali e nelle misure speciali di cui al presente regolamento e rispecchiano la titolarità del paese o della regione partner. 4.   La Commissione adotta le conseguenti modifiche dei programmi d'azione, delle misure individuali o delle misure speciali in conformità dell'. 5.   Gli Stati membri informano preventivamente il Consiglio e il comitato FES o il comitato FI circa i contributi volontari supplementari affidati alla Commissione o alla BEI per contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE.
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