Art. 1 · Obiettivi e criteri di ammissibilità

Art. 1

Obiettivi e criteri di ammissibilità

In vigore dal 2 mar 2015
Obiettivi e criteri di ammissibilità 1.   La cooperazione geografica con i paesi e le regioni ACP nell'ambito dell'11o FES si fonda sugli obiettivi, i principi e i valori di base sanciti nelle disposizioni generali dell'accordo di partenariato ACP-UE. 2.   In particolare, in linea con i principi e gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, del consenso europeo sullo sviluppo e del programma di cambiamento, e successive modifiche e integrazioni: a) la cooperazione nell'ambito del presente regolamento è mirata principalmente a ridurre e, a termine, eliminare la povertà; b) la cooperazione nell'ambito del presente regolamento contribuirà anche a: i) promuovere uno sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile ed inclusivo; ii) consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, i diritti umani e i principi pertinenti del diritto internazionale; e iii) applicare un approccio basato sui diritti che includa tutti i diritti umani. La realizzazione degli obiettivi di cui al primo comma è misurata tramite pertinenti indicatori, tra cui indicatori di sviluppo umano e, più nello specifico, l'obiettivo di sviluppo del millennio (OSM) 1 per la lettera a) di tale comma e gli OSM da 1 a 8 per la lettera b) dello stesso e, dopo il 2015, tramite altri indicatori convenuti dall'Unione e dagli Stati membri in ambito internazionale. 3.   La programmazione è concepita in modo da rispondere quanto più possibile ai criteri dell'aiuto pubblico allo sviluppo («APS») stabiliti dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici («OCSE/CAS»), tenendo conto dell'obiettivo dell'Unione di assicurare che, per il periodo 2014-2020, almeno il 90 % della sua assistenza esterna globale sia considerato APS. 4.   Le azioni rientranti nel regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio e ammissibili al finanziamento in forza del medesimo non possono, in linea di principio, essere finanziate dal presente regolamento, se non per garantire la continuità della cooperazione nel passaggio da situazioni di crisi a condizioni di stabilità per lo sviluppo. In tali casi viene prestata particolare attenzione a garantire un legame efficace tra aiuti umanitari, risanamento e assistenza allo sviluppo, e che tutti questi elementi contribuiscano alla riduzione del rischio di catastrofi e alla resilienza a tale rischio.
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