Art. 9 · Rilascio dei documenti di identificazione degli equidi nati nell'Unione

Art. 9

Rilascio dei documenti di identificazione degli equidi nati nell'Unione

In vigore dal 17 feb 2015
Rilascio dei documenti di identificazione degli equidi nati nell'Unione 1.   Gli organismi emittenti rilasciano unicamente documenti di identificazione: a) conformi alle prescrizioni di cui all', paragrafi 1, 2 e 3; b) la cui sezione I è debitamente compilata con informazioni verificate dall'organismo emittente indicato nella sezione I, parte A, punto 11, o per conto di tale organismo; c) la cui sezione IV è compilata, se così richiesto dalla legislazione nazionale o dalle norme e dai regolamenti dell'organismo emittente di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b); d) la cui sezione V è compilata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. 2.   L'organismo emittente di cui all', paragrafo 1, lettera a), identifica gli equidi registrati di cui all', lettera e), punto i), conformemente alle regole del libro genealogico richiamato da detta disposizione e completa la sezione V del documento di identificazione con le indicazioni riportate nel certificato di origine di cui all', paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 90/427/CEE e al suo allegato. 3.   Conformemente ai principi stabiliti dall'organizzazione o dall'associazione che ha istituito il libro genealogico di origine della razza dell'equide registrato, la sezione V del documento di identificazione contiene: a) tutte le informazioni relative alla genealogia; b) la sezione del libro genealogico di cui all' o all' della decisione 96/78/CE; c) se stabilita, la classe della sezione principale del libro genealogico in cui l'equide registrato è iscritto. 4.   Per la registrazione di un cavallo a fini di competizioni o corse, come previsto all', lettera e), punto ii), l'organismo emittente di cui all', paragrafo 1, lettera b): a) rilascia, conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), e alle regole di tale organismo emittente, un documento di identificazione conforme alle disposizioni di cui all', paragrafi 1, 2 e 3; o b) riconosce e convalida il documento di identificazione rilasciato per tale cavallo conformemente al paragrafo 1 del presente articolo; o c) rilascia un nuovo documento di identificazione conformemente all', paragrafo 3, lettera c).
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