Art. 6 · Informazioni relative agli organismi emittenti

Art. 6

Informazioni relative agli organismi emittenti

In vigore dal 17 feb 2015
Informazioni relative agli organismi emittenti 1.   Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato l'elenco degli organismi emittenti di cui all', paragrafo 1, e mettono tale elenco a disposizione degli altri Stati membri, degli altri organismi emittenti e del pubblico su un sito web creato dall'autorità competente. 2.   L'elenco di cui al paragrafo 1: a) include i dati di contatto necessari per soddisfare le prescrizioni di cui all', all', paragrafo 4, all', paragrafo 3, e all', paragrafo 1; b) rispetta il modello standard di cui all'allegato II, capitolo 2, sezione I, lettera f), della decisione 2009/712/CE e le prescrizioni di cui all'allegato III di tale decisione; c) è direttamente accessibile attraverso il link Internet fornito alla Commissione conformemente al paragrafo 3 ed è sufficientemente intuitivo per chi non è di madrelingua. 3.   Al fine di aiutare gli Stati membri a mettere a disposizione gli elenchi aggiornati di cui al paragrafo 1, la Commissione crea un sito web su cui ogni Stato membro fornisce un link diretto alle informazioni prescritte figuranti sul sito web di cui al paragrafo 1.
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