Art. 5
Organismi emittenti per gli equidi nati nell'Unione
In vigore dal 17 feb 2015
Organismi emittenti per gli equidi nati nell'Unione
1. Il documento di identificazione di cui all' è rilasciato da uno dei seguenti organismi emittenti:
a)
per gli equidi registrati di cui all', lettera e), punto i), del presente regolamento, da un'organizzazione o associazione ufficialmente approvata o riconosciuta conformemente all', paragrafo 1, della decisione 92/353/CEE o da un servizio ufficiale di uno Stato membro che gestisce il libro genealogico in cui l'equide è iscritto oppure registrato ed idoneo ad essere iscritto conformemente alla decisione 96/78/CE;
b)
per i cavalli registrati di cui all', lettera e), punto ii), da una sezione nazionale di un'organizzazione o associazione internazionale che gestisce cavalli per competizioni o corse, sottoposta alla supervisione dell'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede;
c)
per gli equidi da allevamento e da reddito di cui all', lettera g):
i)
dall'autorità competente per l'azienda in cui l'equide è detenuto al momento dell'identificazione; o
ii)
da un organismo emittente designato dall'autorità competente di cui al punto i) e sottoposto alla sua supervisione, cui sia stato delegato tale compito.
2. L'autorità competente designa gli organismi emittenti di cui al paragrafo 1, lettera c), punto ii), solo se sussistono le seguenti condizioni:
a)
devono essere descritti con precisione i compiti e le responsabilità che l'organismo emittente deve esercitare, come pure le condizioni alle quali possono essere esercitati;
b)
deve essere comprovato che l'organismo emittente:
i)
possiede le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per espletare i compiti che gli sono delegati;
ii)
dispone di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti;
iii)
è imparziale e libero da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l'espletamento dei compiti che gli sono delegati;
iv)
dispone di un modello di documento di identificazione conforme alle prescrizioni di cui al presente regolamento;
c)
l'organismo emittente deve collaborare strettamente con l'autorità competente per prevenire e, se necessario, correggere gli eventuali casi di mancato rispetto delle prescrizioni del presente regolamento;
d)
vi è un coordinamento efficiente ed efficace tra l'autorità competente e l'organismo emittente designato.
3. L'autorità competente, se ha fondati motivi per ritenere che un organismo emittente agisca in modo non conforme alle prescrizioni di cui al presente regolamento, indaga su tali presunte violazioni. Nessun documento di identificazione può essere rilasciato dall'organismo emittente fino a quando l'indagine non si sia conclusa e non siano stati esclusi o sanati gli eventuali casi di violazione.
4. Nel caso in cui, malgrado le misure adottate a norma del paragrafo 3, l'organismo emittente di cui al paragrafo 1 non ottemperi alle prescrizioni di cui al presente regolamento, l'autorità competente revoca l'autorizzazione al rilascio di documenti di identificazione degli equidi.
Dopo la revoca dell'autorizzazione al rilascio di documenti di identificazione l'autorità competente garantisce che gli equidi sotto la sua responsabilità continuino ad essere identificati conformemente al presente regolamento e provvede a conservare i documenti di identificazione restituiti o che devono essere restituiti conformemente all' o garantisce che siano conservati da un organismo emittente cui ha delegato tale compito.
Storico versioni
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