Art. 4 · Sistema dell'Unione di identificazione degli equidi

Art. 4

Sistema dell'Unione di identificazione degli equidi

In vigore dal 17 feb 2015
Sistema dell'Unione di identificazione degli equidi 1.   Ai fini del presente regolamento il sistema dell'Unione di identificazione degli equidi si compone dei seguenti elementi: a) un documento di identificazione unico a vita che, salvo altrimenti disposto dall'organismo emittente o dal presente regolamento, resta di proprietà dell'organismo emittente che lo ha rilasciato e contenente: i) una descrizione testuale dell'equide e dei suoi marchi; ii) una descrizione grafica completa dei marchi indicati nella descrizione testuale; iii) uno spazio in cui inserire le diciture autorizzate che descrivono le modifiche dei dati di identificazione; b) un metodo di verifica dell'identità che: i) permetta di stabilire un nesso univoco tra il documento di identificazione e l'equide per il quale è stato rilasciato; ii) dimostri che l'equide è già stato oggetto di una procedura di identificazione; c) una banca dati in cui siano registrati, conformemente all', i dati di identificazione relativi all'equide per il quale è stato rilasciato il documento di identificazione e quelli relativi al detentore che ha presentato la domanda per ottenere il documento di identificazione, e che al tempo stesso attribuisca all'animale il numero unico di identificazione a vita; d) una banca dati centrale istituita conformemente all'. 2.   Un equide si considera identificato conformemente al presente regolamento solamente se: a) è accompagnato da un documento di identificazione rilasciato in conformità a una delle seguenti disposizioni: i) l' per gli equidi nati nell'Unione; o ii) l' per gli equidi importati nell'Unione; o iii) l' o l' per gli equidi accompagnati da un duplicato del documento di identificazione; o iv) l' per gli equidi accompagnati da un documento di identificazione sostitutivo; o b) è identificato in conformità: i) all' in caso di deroghe per gli spostamenti o il trasporto di equidi accompagnati da un documento provvisorio; o ii) all', paragrafo 2, in caso di deroghe per determinati spostamenti e il trasporto di equidi da macello.
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