Art. 39 · Istituzione di una banca dati centrale

Art. 39

Istituzione di una banca dati centrale

In vigore dal 17 feb 2015
Istituzione di una banca dati centrale 1.   Gli Stati membri istituiscono una banca dati centrale ai fini del presente regolamento. 2.   In deroga al paragrafo 1, una banca dati centrale non è necessaria in quegli Stati membri che dispongono di una banca dati unica per gli equidi registrati e di una banca dati unica per gli equidi da allevamento e da reddito purché: a) le due banche dati possano comunicare efficacemente tra loro e possano cooperare con le banche dati centrali, conformemente all', allo scopo di aggiornare i dati di identificazione degli equidi in caso di modifica del loro status in equidi registrati o equidi da allevamento e da reddito; b) l'autorità competente abbia un accesso diretto a entrambe le banche dati. 3.   Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico, sul sito web di cui all', paragrafo 1, il nome, l'indirizzo e i dati di contatto delle rispettive banche dati centrali.
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