Art. 38
Banca dati
In vigore dal 17 feb 2015
Banca dati
1. All'atto del rilascio del documento di identificazione o della registrazione di documenti di identificazione rilasciati in precedenza, l'organismo emittente registra nella sua banca dati almeno le seguenti informazioni sull'equide:
a)
il numero unico di identificazione a vita;
b)
la specie;
c)
il sesso;
d)
il mantello;
e)
la data di nascita (gg/mm/aaaa) quale dichiarata dal detentore di cui alla lettera i);
f)
se del caso, almeno le ultime 15 posizioni del codice trasmesso dal transponder o il codice trasmesso da un dispositivo di identificazione a radiofrequenza non conforme alla norma ISO 11784, con le informazioni relative al sistema di lettura necessario, o il metodo alternativo di verifica dell'identità applicato conformemente all';
g)
il paese di nascita quale dichiarato dal detentore di cui alla lettera i);
h)
la data di rilascio del documento di identificazione e delle sue eventuali modifiche;
i)
il nome e l'indirizzo del detentore che ha presentato la domanda di cui all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 2, o all', paragrafo 2, o, se del caso, che ha consegnato il documento di identificazione conformemente all', paragrafo 3;
j)
lo status di equide registrato o di equide da allevamento e da reddito;
k)
il nome dell'animale (ossia nome di nascita e, se del caso, nome commerciale) quale dichiarato dal detentore di cui alla lettera i);
l)
lo status conosciuto dell'animale come non destinato alla macellazione per il consumo umano;
m)
il numero di serie, qualora il documento di identificazione di cui all', paragrafi 1 e 3, rechi tale numero di serie e tutte le informazioni riguardanti nuovi documenti di identificazione, duplicati di documenti di identificazione o documenti di identificazione sostitutivi rilasciati conformemente all', paragrafo 3, all', all' o all';
n)
il paese in cui è situata l'azienda dove è detenuto l'equide secondo quanto dichiarato dal detentore di cui alla lettera i);
o)
la data notificata della morte o dello smarrimento dell'animale, quale dichiarata dal detentore di cui alla lettera i), o la data di macellazione.
2. L'organismo emittente conserva le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo nella sua banca dati per almeno 35 anni o per almeno due anni a decorrere dalla data di comunicazione della morte dell'equide conformemente all'.
3. Entro 15 giorni a decorrere dalla data di registrazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'organismo emittente di cui a detto paragrafo comunica le informazioni di cui alle lettere da a) a j) e da l) a o) alla banca dati centrale istituita conformemente all' nello Stato membro:
a)
in cui l'organismo emittente è approvato, riconosciuto o designato o ha la sede conformemente all', paragrafo 1;
b)
in cui l'equide è nato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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