Art. 38 · Banca dati

Art. 38

Banca dati

In vigore dal 17 feb 2015
Banca dati 1.   All'atto del rilascio del documento di identificazione o della registrazione di documenti di identificazione rilasciati in precedenza, l'organismo emittente registra nella sua banca dati almeno le seguenti informazioni sull'equide: a) il numero unico di identificazione a vita; b) la specie; c) il sesso; d) il mantello; e) la data di nascita (gg/mm/aaaa) quale dichiarata dal detentore di cui alla lettera i); f) se del caso, almeno le ultime 15 posizioni del codice trasmesso dal transponder o il codice trasmesso da un dispositivo di identificazione a radiofrequenza non conforme alla norma ISO 11784, con le informazioni relative al sistema di lettura necessario, o il metodo alternativo di verifica dell'identità applicato conformemente all'; g) il paese di nascita quale dichiarato dal detentore di cui alla lettera i); h) la data di rilascio del documento di identificazione e delle sue eventuali modifiche; i) il nome e l'indirizzo del detentore che ha presentato la domanda di cui all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 2, o all', paragrafo 2, o, se del caso, che ha consegnato il documento di identificazione conformemente all', paragrafo 3; j) lo status di equide registrato o di equide da allevamento e da reddito; k) il nome dell'animale (ossia nome di nascita e, se del caso, nome commerciale) quale dichiarato dal detentore di cui alla lettera i); l) lo status conosciuto dell'animale come non destinato alla macellazione per il consumo umano; m) il numero di serie, qualora il documento di identificazione di cui all', paragrafi 1 e 3, rechi tale numero di serie e tutte le informazioni riguardanti nuovi documenti di identificazione, duplicati di documenti di identificazione o documenti di identificazione sostitutivi rilasciati conformemente all', paragrafo 3, all', all' o all'; n) il paese in cui è situata l'azienda dove è detenuto l'equide secondo quanto dichiarato dal detentore di cui alla lettera i); o) la data notificata della morte o dello smarrimento dell'animale, quale dichiarata dal detentore di cui alla lettera i), o la data di macellazione. 2.   L'organismo emittente conserva le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo nella sua banca dati per almeno 35 anni o per almeno due anni a decorrere dalla data di comunicazione della morte dell'equide conformemente all'. 3.   Entro 15 giorni a decorrere dalla data di registrazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'organismo emittente di cui a detto paragrafo comunica le informazioni di cui alle lettere da a) a j) e da l) a o) alla banca dati centrale istituita conformemente all' nello Stato membro: a) in cui l'organismo emittente è approvato, riconosciuto o designato o ha la sede conformemente all', paragrafo 1; b) in cui l'equide è nato.
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