Art. 36.tit_1 · Obblighi degli Stati membri per garantire il flusso di informazioni dopo la morte di un equide

Art. 36.tit_1

Obblighi degli Stati membri per garantire il flusso di informazioni dopo la morte di un equide

In vigore dal 17 feb 2015
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:262:oj#art-36.tit_1