Art. 35 · Obblighi del detentore e dell'organismo emittente in caso di morte o smarrimento di equidi

Art. 35

Obblighi del detentore e dell'organismo emittente in caso di morte o smarrimento di equidi

In vigore dal 17 feb 2015
Obblighi del detentore e dell'organismo emittente in caso di morte o smarrimento di equidi 1.   In tutti i casi di morte o di smarrimento di un equide, furto compreso, non previsti all', il detentore restituisce il documento di identificazione all'organismo emittente competente di cui alla sezione I, parte A, del documento di identificazione o che è stato aggiornato, conformemente all', lettera b), nella sezione I, parte C, del medesimo documento entro 30 giorni dalla morte o dallo smarrimento dell'equide. 2.   L'organismo emittente che ha ricevuto l'informazione della morte o dello smarrimento di un equide conformemente all' o al paragrafo 1 del presente articolo agisce conformemente all', lettere d) ed e).
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