Art. 34 · Obblighi del veterinario ufficiale e dell'autorità competente in caso di macellazione o morte di equidi

Art. 34

Obblighi del veterinario ufficiale e dell'autorità competente in caso di macellazione o morte di equidi

In vigore dal 17 feb 2015
Obblighi del veterinario ufficiale e dell'autorità competente in caso di macellazione o morte di equidi 1.   Alla macellazione o alla morte di un equide sono adottate le seguenti misure: a) per impedire un successivo utilizzo fraudolento del transponder, si procede al suo recupero, alla sua distruzione o al suo smaltimento sul posto; b) il documento di identificazione è invalidato apponendo almeno su tutte le pagine un timbro non falsificabile recante la dicitura «non valido» o praticando in tutte le pagine un foro di diametro appropriato, pari almeno a quello prodotto da una perforatrice standard; c) richiamando il numero unico di identificazione a vita dell'equide: i) il documento di identificazione è distrutto, sotto controllo ufficiale, nel macello in cui l'animale è stato macellato e all'organismo emittente è trasmesso, direttamente o tramite il punto di contatto di cui all', paragrafo 2, un attestato che lo informa della data di macellazione dell'animale presso il macello e della data di distruzione del documento di identificazione; o ii) il documento di identificazione invalidato è restituito, direttamente o tramite il punto di contatto di cui all', paragrafo 2, all'organismo emittente indicato nella sezione I, parte A, punto 11, del documento di identificazione o nella parte C di detta sezione, se è stato aggiornato conformemente all', lettera b), unitamente alle informazioni sulla data di macellazione o abbattimento dell'animale a fini di lotta alle malattie. 2.   Le misure di cui al paragrafo 1 sono attuate da uno di questi soggetti o sotto la sua supervisione: a) il veterinario ufficiale: i) se l'animale è stato macellato o abbattuto a fini di lotta alle malattie, conformemente all', paragrafo 4, lettera a), secondo comma, della direttiva 2009/156/CE; o ii) a seguito della macellazione dell'animale, conformemente all', paragrafo 3, della direttiva 2009/156/CE; o b) l'autorità competente definita all', paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1069/2009 in caso di smaltimento o trasformazione della carcassa accompagnata dal documento di identificazione in conformità alla legislazione nazionale di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento in: i) uno stabilimento riconosciuto conformemente all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009; o ii) un impianto di incenerimento a bassa capacità di cui all'allegato III, capo III, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 142/2011. 3.   Quando il transponder non può essere recuperato dal corpo di un equide macellato per il consumo umano, come prescritto dal paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, il veterinario ufficiale dichiara la carne o la parte di carne contenente il transponder non idonea al consumo umano conformemente all'allegato I, sezione II, capo V, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 854/2004.
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