Art. 33 · Sospensione delle validità del documento di identificazione ai fini degli spostamenti

Art. 33

Sospensione delle validità del documento di identificazione ai fini degli spostamenti

In vigore dal 17 feb 2015
Sospensione delle validità del documento di identificazione ai fini degli spostamenti Il veterinario ufficiale sospende la validità del documento di identificazione ai fini degli spostamenti apponendo la dicitura appropriata nella sezione III dello stesso quando l'equide è detenuto in un'azienda o proviene da un'azienda che: a) è oggetto di una misura di divieto di cui all', paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE; o b) è situata in uno Stato membro non indenne da peste equina o in una parte del territorio di uno Stato membro considerata infetta da peste equina conformemente all', paragrafo 2, della direttiva 2009/156/CE.
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