Art. 32 · Rilascio di documenti di identificazione sostitutivi

Art. 32

Rilascio di documenti di identificazione sostitutivi

In vigore dal 17 feb 2015
Rilascio di documenti di identificazione sostitutivi 1.   Un documento di identificazione sostitutivo è rilasciato dall'organismo emittente di cui all', paragrafo 1, nei seguenti casi: a) il documento di identificazione originale è stato smarrito, e: i) l'identità dell'animale non può essere accertata; ii) non vi è alcuna indicazione o prova che un documento di identificazione sia stato rilasciato in precedenza per questo animale da un organismo emittente di cui all', paragrafo 1; b) l'animale non è stato identificato entro i termini previsti all', paragrafo 1 o paragrafo 2, all' o all', paragrafo 2. 2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, in seguito alla domanda del detentore o su richiesta dell'autorità competente, un organismo emittente di cui all', paragrafo 1, lettera c), responsabile per la zona in cui è situata l'azienda dove è detenuto l'equide: a) impianta un transponder nell'animale conformemente all' o applica un metodo alternativo di verifica dell'identità conformemente all'; b) rilascia un documento di identificazione sostitutivo chiaramente contrassegnato come tale («documento di identificazione sostitutivo») con un riferimento a un nuovo numero unico di identificazione a vita corrispondente alla registrazione relativa al rilascio di tale documento figurante nella banca dati; c) classifica l'equide nella sezione II, parte II, del documento di identificazione sostitutivo come non destinato alla macellazione per il consumo umano. 3.   Le informazioni del documento di identificazione sostitutivo rilasciato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo sono iscritte nella banca dati di cui all' facendo riferimento al numero unico di identificazione a vita e sono trasmesse alla banca dati centrale conformemente all'.
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