Art. 3
Principi generali e obbligo di identificazione degli equidi
In vigore dal 17 feb 2015
Principi generali e obbligo di identificazione degli equidi
1. Gli equidi che vivono in uno dei territori elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 sono identificati conformemente al presente regolamento.
2. Il detentore, quando non è il proprietario o uno dei proprietari dell'equide, agisce conformemente al presente regolamento per conto e con l'accordo del proprietario.
3. Gli Stati membri e gli organismi emittenti di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), possono esigere che la domanda volta ad ottenere un documento di identificazione come disposto all' o a modificare i dati di identificazione in un documento di identificazione esistente come disposto all' sia presentata all'organismo emittente dal proprietario.
4. Gli Stati membri provvedono, se del caso mediante controlli ufficiali conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004, affinché i detentori di equidi e gli organismi emittenti adempiano ai loro obblighi ai sensi del presente regolamento.
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