Art. 27
Obblighi dei detentori per quanto riguarda la gestione dei documenti di identificazione in modo da garantire la continuità dell'identificazione per tutta la vita dell'equide
In vigore dal 17 feb 2015
Obblighi dei detentori per quanto riguarda la gestione dei documenti di identificazione in modo da garantire la continuità dell'identificazione per tutta la vita dell'equide
1. Il detentore di un equide provvede affinché i seguenti dati di identificazione figuranti nel documento di identificazione siano in ogni momento aggiornati ed esatti:
a)
lo status dell'equide per quanto riguarda la sua idoneità alla macellazione per il consumo umano;
b)
il codice leggibile del transponder o il marchio utilizzato come metodo alternativo di verifica dell'identità di cui all';
c)
lo status di equide registrato o di equide da allevamento e da reddito;
d)
le informazioni sulla proprietà, se prescritte dalla legislazione dello Stato membro in cui l'equide è detenuto o dall'organismo emittente di cui all', paragrafo 1.
2. Qualunque sia l'organismo emittente che ha rilasciato il documento di identificazione conformemente all', paragrafo 1, all', all' o all', il detentore di un equide provvede affinché il documento di identificazione sia consegnato all'organismo emittente di cui all', paragrafo 1, competente per la categoria di equide in questione nello Stato membro in cui è situata l'azienda dove è detenuto l'equide al fine di fornire i dati di identificazione di cui all', paragrafo 1, entro 30 giorni a decorrere:
a)
dal rilascio del documento di identificazione conformemente all', paragrafo 1, da parte di un organismo emittente al di fuori dello Stato membro in cui è situata l'azienda;
b)
dall'introduzione dell'equide da un altro Stato membro nello Stato membro in cui è situata l'azienda, tranne per:
i)
gli equidi che partecipano a competizioni, corse, spettacoli, addestramento e operazioni di esbosco per un periodo non superiore a 90 giorni;
ii)
gli stalloni che soggiornano nello Stato membro per la stagione riproduttiva;
iii)
le giumente che soggiornano nello Stato membro ai fini della riproduzione per un periodo non superiore a 90 giorni;
iv)
gli equidi alloggiati in una struttura veterinaria per motivi sanitari;
v)
gli equidi destinati alla macellazione entro 10 giorni dalla loro introduzione.
3. Qualora sia necessario aggiornare i dati di identificazione di cui all', paragrafo 1, nel documento di identificazione, il detentore consegna il documento di identificazione entro 30 giorni dall'evento che comporta la necessità di modificare i dati di identificazione:
a)
nel caso degli equidi registrati di cui all', lettera e), punto i), all'organismo emittente di cui all', paragrafo 1, lettera a), che
i)
ha rilasciato il documento di identificazione dell'equide registrato in questione; o
ii)
è approvato conformemente alla decisione 92/353/CEE nello Stato membro in cui è situata l'azienda dove è detenuto l'equide e che ha istituito un libro genealogico in cui l'equide può essere iscritto o registrato conformemente alla decisione 96/78/CE; o
b)
nel caso dei cavalli registrati di cui all', lettera e), punto ii), all'organismo emittente di cui all', paragrafo 1, lettera b), conformemente alle regole di tale organismo emittente che ha rilasciato il documento di identificazione del cavallo registrato in questione; o
c)
all'autorità competente o a uno qualsiasi degli organismi emittenti designati a norma del presente regolamento dall'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda dove è detenuto l'equide.
Storico versioni
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