Art. 24 · Deroga per gli spostamenti o il trasporto di equidi accompagnati da un documento provvisorio

Art. 24

Deroga per gli spostamenti o il trasporto di equidi accompagnati da un documento provvisorio

In vigore dal 17 feb 2015
Deroga per gli spostamenti o il trasporto di equidi accompagnati da un documento provvisorio 1.   Su richiesta del detentore o su richiesta dell'autorità competente, l'organismo emittente rilascia un documento provvisorio riportante almeno le informazioni di cui all'allegato III che consente lo spostamento o il trasporto dell'equide all'interno di uno stesso Stato membro per un periodo non superiore a 45 giorni, durante il quale il documento di identificazione è restituito all'organismo emittente o all'autorità competente ai fini dell'aggiornamento dei dati di identificazione. 2.   Gli equidi accompagnati da un documento provvisorio come previsto al paragrafo 1 non possono essere spostati verso un macello ai fini della macellazione per il consumo umano. 3.   In deroga al paragrafo 1, quando un equide, nel corso del periodo di 45 giorni di cui al medesimo paragrafo, deve essere trasportato in un altro Stato membro o in un paese terzo attraverso il territorio di un altro Stato membro, è accompagnato, oltre che dal documento provvisorio di cui al paragrafo 1 del presente articolo, da un certificato sanitario conforme all'allegato III della direttiva 2009/156/CE, quale che sia il suo status di registrazione.
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